Le aste vengono disposte dal giudice dell’esecuzione che dispone un atto su richiesta del creditore procedente, allo scopo di alienare forzosamente i diritti del debitore, sui propri beni mobili ed immobili, al soggetto che risulta essere il maggior offerente.

PERCHÉ UN IMMOBILE VA ALL’ASTA?
L’asta immobiliare giudiziaria, nel processo esecutivo o fallimentare, realizza la vendita di un immobile di proprietà della persona fisica o giuridica, detta esecutato, che subisce l’espropriazione del bene a causa di un debito insoluto nei confronti del creditore. Pertanto un immobile va in asta quando ci troviamo in presenza di un creditore che, munito di titolo esecutivo, come ad esempio un atto di mutuo, si rivolge al Tribunale il quale, nella persone del G.E., invia al debitore un precetto con il quale si dà un’ultima possibilità al debitore di far fronte ai propri debiti. Se il debitore, nel lasso di tempo consentitogli, non adempie a quanto intimatogli dal Giudice, si dà il via alla vera e propria azione esecutiva.

QUANDO AVVIENE UN PIGNORAMENTO DI UN IMMOBILE?
Quando il debitore a cui è stato inviato il precetto non procede al pagamento degli insoluti nei confronti del creditore, ha inizio il pignoramento dell’immobile. Il debitore esecutato manterrà la proprietà dell’immobile oggetto di pignoramento (e l’eventuale diritto di abitarvici) fino al rilascio del decreto di trasferimento.

QUALI SONO I DOCUMENTI CHE TROVIAMO IN UNA VENDITA ALL’ASTA?
L'avviso di vendita è il documento redatto dal professionista delegato, contenente la notizia dell’ordine di vendita emesso dal Giudice, che permette al pubblico di conoscere le informazioni essenziali per poter partecipare all’asta. L’avviso contiene i seguenti:
• la descrizione del bene posto in vendita
• la data, l’ora e il luogo dell’asta
• il prezzo base
• il rilancio minimo
• il termine di presentazione delle offerte
• la modalità di vendita
• il sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima

La perizia di stima è il documento redatto da un esperto estimatore nominato dal Giudice che riporta le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, ovvero:
• valore del bene, con riferimento alle condizioni del mercato immobiliare locale
• l’identificazione catastale
• la planimetria
• le condizioni di fatto, lo stato di manutenzione, la descrizione dettagliata di eventuali problematiche inerenti il bene (ad esempio opere abusive), loro sanabilità e relativi costi
• vincoli, servitù, esistenza di debiti verso il condominio e loro entità
• stato di possesso del bene

L’ordinanza di vendita è il documento emesso dal Giudice con il quale quest’ultimo stabilisce:
• le condizioni e i termini della vendita all’asta
• se la stessa debba essere delegata a un professionista
• i termini e le modalità del deposito della cauzione
• la data ultima per la presentazione delle offerte
• l’udienza per la gara tra gli offerenti
• il termine entro il quale deve essere versato il pagamento del prezzo residuo
• le altre condizioni della vendita.

CHI PUÒ PARTECIPARE AD UN’ASTA?
Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che “ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto”. Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

COME SI FA A COMPRARE UNA CASA ALL'ASTA?
Esistono aste con incanto dove le persone si radunano in un luogo definito e si procede con i vari rilanci. Le aste senza incanto non prevedono un rilancio sull'offerta subito ma solo dopo l’apertura delle offerte. Aste possono essere sia telematiche che asincrone miste.

E’ POSSIBILE RICHIEDERE UN MUTUO PER ACQUISTO ALL’ASTA?
Si, grazie a una convenzione con ABI e “Convenzione per l’erogazione dei mutui agli aggiudicatari”, in virtù della quale la stipula dell’atto di mutuo con concessione dell’ipoteca avviene contestualmente al decreto di trasferimento. Il mutuo “con convenzione” facilita la partecipazione alle aste giudiziarie di tutti coloro che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria.

COME SI FA A SAPERE SE UN’ASTA E STATA AGGIUDICATA?
Gli esiti delle aste giudiziarie devono esser comunicati dal Professionista Delegato della Procedura ai siti su cui è stata precedentemente richiesta la pubblicazione della stessa. I siti provvedono quindi ad aggiornare le schede, in relazione agli esiti di ogni singola vendita.

COSA SI INTENDE PER ASTA AGGIUDICATA?
L'asta in genere è una gara pubblica in cui i soggetti interessati all’acquisto presentano un'offerta e partecipano al rialzo. Il rilancio minimo viene stabilito dal giudice. Il bene viene aggiudicato a colui che ha presentato l'offerta e alla gara raggiunge il prezzo più elevato, se nei tempi stabiliti nel avviso di vendita non vi sono ulteriori aumenti alla sua offerta diviene aggiudicatario.

CHE COS’È L’ASTA TELEMATICA?
L'asta telematica è una modalità di vendita, applicabile sia alle vendite giudiziarie, che si basa sull'utilizzo della rete internet per la manifestazione della volontà di vendita e di acquisto, secondo la disciplina prevista nell'avviso di vendita e nel regolamento di partecipazione, nel rispetto della normativa prevista. Tale modalità di vendita consente agli utenti di partecipare pur non essendo fisicamente presenti in un luogo stabilito, superando ogni ostacolo fisico e temporale di partecipazione.

CHI PUÒ PARTECIPARE AD UN’ASTA?
Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che “ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto”. Non è prevista la necessità della rappresentanza tecnica. Le offerte, infatti, possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

COME SI PRESENTA L’OFFERTA PER UNA VENDITA TELEMATICA?
Nel caso di vendita disciplinata dalle regole del c.p.c., l'offerta per la vendita telematica deve essere compilata attraverso il Modulo Web del Ministero della Giustizia a cui si accede dalla piattaforma del Gestore della Vendita Telematica nominato in ordinanza.

QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA?
Alla domanda andranno allegati tutti i documenti previsti nell'ordinanza di delega e nel relativo avviso di vendita. Vengono comunemente allegati: il documento di riconoscimento, codice fiscale e contabile del bonifico di avvenuto versamento della cauzione.

COSA SIGNIFICA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITÀ SINCRONA MISTA?
Vendita sincrona mista: modalità di svolgimento dell'incanto o della gara nella vendita immobiliare senza incanto in cui i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.

COME FUNZIONA L'ASTA SINCRONA?
Cosa si intende per asta sincrona mista? Nel caso di vendita sincrona a partecipazione mista, le offerte possono essere presentate sia con modalità telematica tramite PEC, sia in busta chiusa mediante il deposito fisico in Cancelleria o in altro luogo indicato nel bando.

COME SI SVOLGE L'ASTA SENZA INCANTO?
L'asta senza incanto viene aggiudicata alla persona che ha offerto in busta il prezzo più alto: nel caso in cui fosse stata presentata una sola offerta, sarà valida solo se supera di un quinto il prezzo di partenza fissato dal giudice.

LE NOSTRE ESPERIENZE E COME OPERIAMO
Ad oggi il gruppo ha fatto centinaia di partecipazioni alle aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale, di cui 80% con esito positivo. Grazie al nostro Team specializzato d’architetti, avvocati, commercialisti e consulenti con massiccia esperienza nel settore, oggi siamo in grado di effettuare ricerche sul mercato per immobili interessanti e senza sorprese. Su ogni operazione applichiamo un'indagine di mercato di tipo comparativo, valutazioni oltre alla CTU presente nelle procedure e procediamo con il nostro Team a redigere una nuova perizia di stima.

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